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SSM, esclusione dal concorso: illegittima la doppia autenticazione con Spid

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Vittoria per un nostro ricorrente escluso dal bando di ammissione al concorso SSM per un mero errore materiale e un eccesivo formalismo dell'Ateneo.

SSM, esclusione dal concorso

Vittoria per un nostro ricorrente escluso dal bando di ammissione al concorso SSM per un mero errore materiale e un eccesivo formalismo dell’Ateneo.

Il ricorrente, pur avendo brillantemente superato il test ed essere stato assegnato a una delle scuole di specializzazione da lui prescelta, è stato illegittimamente escluso dalla procedura concorsuale per non aver inviato correttamente la domanda di iscrizione.

La sua esclusione è dipesa dal fatto che il ricorrente, pur avendo regolarmente effettuato l’accesso sul portale di Ateneo tramite Spid, inviato la domanda di iscrizione e pagato il relativo contributo, secondo l’Università avrebbe omesso di cliccare sul tasto “Spid” a completamento dell’inoltro della sua domanda.

Il ricorrente ritenendo illegittima la sua esclusione ha proposto ricorso innanzi il Giudice Amministrativo il quale ha accolto le nostre censure!

In particolare, già in sede cautelare il Consiglio di Stato avendo ritenuto la sussistenza di un danno grave ed irreparabile ha disposto la sua ammissione con riserva alla Scuola di specializzazione presso la quale era risultato assegnato.

E ancora, il Tar, inoltre, chiamato a pronunciarsi nel merito del ricorso avendo rilevato chel’invio della pratica con Spid non sarebbe stato sanzionato con la previsione della decadenza e, in mancanza di un’espressa comminatoria, il provvedimento sarebbe ulteriormente illegittimo per violazione del citato art. 9 del bando ovvero quest’ultimo sarebbe illegittimo poiché onererebbe i candidati di un adempimento inutile e sproporzionato, ridondando in una violazione dei principi di non aggravamento, di legittimo affidamento e di leale collaborazione tra privati e pubblica amministrazionee avendo preso atto che l’Università  “avrebbe dovuto prevedere dei sistemi di alert automatico (un semplice messaggio di errore) o, comunque, informare tempestivamente il ricorrente della predetta irregolarità, anche attivando il c.d. soccorso procedimentale di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990, così da metterlo nella condizione di poter effettivamente sanare l’errore di cui si discute e non decadere dal posto assegnato”  ha accolto il ricorso, con annullamento del provvedimento di esclusione e ha disposto l’ammissione definitiva del ricorrente alla scuola di specializzazione presso la quale era risultato vittorioso.

Pertanto, se hai partecipato ad una procedura concorsuale e sei stato escluso per un mero errore materiale commesso in fase di inoltro della domanda di partecipazione e/o di iscrizione ti invitiamo a contattarci compilando il seguente form:



27/05/2024

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