Un docente di ruolo, assunto a Firenze, aveva richiesto la mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019, verso il Comune di Capo d’Orlando, facendo valere il diritto di precedenza di cui all’art. 21 della L. 104/92. Non ottenendo lo spostamento richiesto si è rivolto al nostro Studio legale per ottenere la dovuta tutela e l’assegnazione nella sede scelta. Il giudice del lavoro di Patti ha accolto il ricorso e disposto la mobilità.
L’Usp di competenza aveva riconosciuto l’attribuzione di un punteggio base pari a 113, cui però si dovevano aggiungere 6 punti per il comune di ricongiungimento, per un totale di 119 punti. ma l’Amministrazione resistente, pur avendo riconosciuto la precedenza ex lege 104/92 non l’ha attribuita in sede di svolgimento delle operazioni di mobilità, negandogli il trasferimento richiesto con la domanda di mobilità, nonostante la presenza di numerosi posti vacanti nella scuola secondaria scelta.
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17/03/2020