
Dal 7 al 14 giugno i candidati vincitori del concorso Ripam Lavoro hanno potuto esprimere la propria preferenza in ordine all’assegnazione della sede di servizio.
Ai sensi dell’art. 14 del bando di concorso, i candidati vincitori portatori di handicap potranno, in virtù dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 104/1992, scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria residenza. Tuttavia, il bando in questione, in violazione dell’art. 33, commi 4 e 5, della summenzionata Legge, non consente di esprimere tale preferenza anche ai candidati vincitori che prestano assistenza ad un proprio familiare affetto da grave disabilità.
Secondo il nostro staff legale, tale preclusione è assolutamente illegittima.
Pertanto, se sei vincitore e assisti un familiare con grave disabilità occorre procedere subito con una diffida allo scopo di consentirti l’esercizio del diritto di scelta della sede conformemente all’art. 33 della Legge n. 104/92.
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16/06/2022