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Reperibilità in sanità: quando si può ottenere risarcimento?

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Secondo le previsioni del CCNL, non possono essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta reperibilità al mese. Tuttavia, capita spesso che in sanità siano chiamati a svolgere dei turni di reperibilità maggiori a quanto stabilito. Come ottenere il risarcimento del danno?

LA REPERIBILITÀ  E IL CCNL SANITA’

Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dall’immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite dalle Aziende ed Enti.

A norma del CCNL Comparto sanità, il servizio di pronta disponibilità (reperibilità) va limitato, di norma, ai turni notturni e ai giorni festivi, garantendo il riposo settimanale.

La reperibilità ha durata di norma di dodici ore, e dà diritto a un’indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.

Inoltre, secondo le previsioni del CCNL, non possono essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta disponibilità al mese.

Tuttavia, capita spesso che i sanitari siano chiamati a svolgere dei turni di reperibilità maggiori a quanto stabilito, subendo un carico di lavoro eccessivo che comprime la loro vita privata. Si può ottenere risarcimento del danno?

ECCESSI TURNI DI RBERIBILITÀ: IL SÌ AL RISARCIMENTO DEL DANNO

La Corte di Cassazione ha accolto la domanda di risarcimento danno promossa da un operatore tecnico specializzato presso il Pronto Soccorso di un Ospedale, che lamentava di avere svolto, nel corso degli anni, un numero di turni di pronta disponibilità (reperibilità) notevolmente superiori a quello previsto dalla contrattazione collettiva.

La Corte ha affermato che il superamento dei limiti di turni normali, non è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determina un’interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da fare individuare un pregiudizio al diritto al riposo.

Nel caso di specie, in cui i turni di reperibilità erano in media pari a circa metà di ogni mese, ad avviso della Corte, si è determinato un condizionamento illecito della vita personale perché “le dimensioni dell’impegno sono state tali da impedire la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro”.

Infatti, il riposo non deve essere inteso solo come riposo fisico, ma anche come allontanamento mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro.

Ad avviso della Corte, quella misura di disponibilità richiesta (reperibilità) al lavoratore costituisce la negazione di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore.

La Corte di Cassazione ha così accolto la domanda di risarcimento del danno del ricorrente, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di L’Aquila.

SI’ AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER TURNI ECCESSIVI DI REPERIBILITA’ ANCHE PER GLI INFERMIERI

Il risarcimento del danno è stato riconosciuto anche ad alcuni  INFERMIERI che, per diversi anni, a causa della carenza di organico all’interno della struttura ospedaliera datrice di lavoro, hanno dovuto garantire la copertura dei turni di reperibilità oltre il limite previsto dal CCNL.

Il tribunale ha riconosciuto loro il risarcimento del danno non patrimoniale, ancorando la misura del danno all’indennità retributiva prevista per i turni di pronta disponibilità, riconoscendo per ogni turno in eccedenza che abbia superato il limite della tolleranza un importo equivalente all’indennità.

Se ritieni di aver subito un torto relativo alla tua reperibilità e credi di poter ottenere un risarcimento del danno, CONTATTACI!
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22/05/2024

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