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La mancata possibilità di reinserimento è dunque illegittima perché in netto contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 1 bis della legge 5 giugno 2004, n. 143 che prevede che “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti (…) avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.
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Per tali ragioni, il nostro studio ha attivato un nuovo ricorso per chi intende chiedere il reinserimento in Gae.
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10/07/2018