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Prova scritta esame d’avvocato: come fare ricorso?

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C'è stata la prova scritta dell'esame di Stato per diventare avvocato. La correzione delle prove ha riservato non poche sorprese agli aspiranti avvocati che sono riusciti ad accedere alla successiva prova orale in una percentuale del tutto irrisoria. Come fare ricorso?

Prova scritta esame avvocato: come fare ricorso? 

Negli scorsi giorni, le varie corti d’appello d’Italia hanno pubblicato sulle aree personali dei candidati all’abilitazione forense (ss. 2022/2023) gli esiti della prova scritta che, com’è noto, è consistita nella stesura di un atto processuale nella materia prescelta dal candidato (tra il diritto civile, penale o amministrativo).

La correzione delle prove ha riservato non poche sorprese agli aspiranti avvocati che sono riusciti ad accedere alla successiva prova orale in una percentuale del tutto irrisoria.

Ciò che, in effetti, ha però reso davvero inaccettabile il giudizio negativo è ravvisabile nell’omessa esternazione da parte della maggior parte delle commissioni territoriali incaricate di motivazioni adeguate e capaci di rendere chiare le ragioni della bocciatura.

I verbali di correzione che i candidati hanno potuto scaricare dalla propria area personale (in seguito al versamento di apposite marche da bollo) reca nella stragrande maggioranza dei casi la sola indicazione del punteggio finale e oltre a non specificare il giudizio attribuito da ciascun commissario non fornisce neppure una indicazione di massima sugli errori commessi dal candidato e che ne hanno cagionato l’esclusione dall’iter abilitativo.

Il nostro staff legale alla luce delle molteplici segnalazioni ricevute in tal senso ha, quindi, deciso di attivare un servizio di consulenza mirata volto sia a vagliare la correttezza formale dell’elaborato che ad inviduare possibili vizi dell’azione amminsitrativa.

La consulenza ha una duplice funzione:

  • Verifica della correttezza sintattica e contenutistica dell’elaborato alla luce dei criteri di valutazione individuati dall’amministrazione;
  • Individuazione di possibili vizi formali dell’operato amministrativo e possibilità di impugnazione dell’esito con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 gg dall’esclusione;
  • Consigli e osservazioni in vista della successiva sessione di esami.

L’attività in questione verrà gestita dall’avvocato responsabile dell’azione legale che da anni si occupa di analizzare e contestare l’esame di abilitazione alla professione forense e può essere effettuata comodamente nel giorno e nell’ora scelti dal cliente mediante prenotazione smart cliccando qui

Leggi anche: Esame avvocato, il quesito viola le linee guida: nostra vittoria al Tar!

Le illegittimità riscontrate dai Tar

I Tar di Italia si sono già pronunciati censurando gli esiti negativi della prima prova scritta dell’esame di abilitazione per la sessione 2023-2024.

Da poco le varie Commissioni e Sottocommissioni hanno completato la correzione della prima prova scritta sostenuta dai partecipanti all’esame di abilitazione per la sessione 2023/24 e hanno inaugurato la sessione della seconda prova orale. Tuttavia, anche quest’anno il cammino di quasi il 50 % degli aspiranti alla professione forense è stato bloccato da un giudizio di insufficienza alla prova scritta

Ebbene molti di questi giudizi di inidoneità sono già stati dichiarati illegittimi dai diversi Tar, che accogliendo i ricorsi presentati hanno disposto la ricorrezione della prova scritta del candidato ad opera di una diversa commissione.

In primo luogo ciò che è saltato subito agli occhi dei Giudici Amministrativi è un evidente DIFETTO DI MOTIVAZIONE: il voto numerico è stato accompagnato da uno scarno giudizio di non facile interpretazione. In particolare i giudici hanno affermato che per «ferma restando l’astratta idoneità motivazionale del punteggio numerico, il giudizio della Sottocommissione non appare in concreto eloquente, non essendo rapportabile ad alcuno dei criteri generali di valutazione fissati con verbale n. 2 del 28.11.2023 dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia»(Tar Calabra- Regio Calabria, ord. n. 89 del 23 maggio 2024).

Ed ancora lo stesso giudice con il medesimo provvedimento non ha condiviso le “lacune” osservate dalla Commissione in sede di correzione che avrebbero determinato il giudizio di non ammissione dell’odierna ricorrente, disponendone per l’appunto una nuova valutazione!

Ma vi è di più, infatti è stato anche sottolineato un altro sintomo del difetto di motivazione, l’ECCESSO DI POTERE rintracciabile nell’assoluta contraddittorietà dei giudizi espressi dai Commissari esaminatori, infatti secondo il Giudice Amministrativo «la notevole divergenza tra le valutazioni sufficienti (6 e 7/10) attribuite da due commissari e la valutazione gravemente insufficiente (3/10) attribuita dal terzo commissario costituisce sintomo di eccesso di potere.» (Tar Liguria, sez. I, ord. n. 85 del 6 maggio 2024).

Se anche tu hai vissuto tali giustizie non esitare a contattarci!

Ti ricordiamo che il tuo giudizio di inidoneità alle prove scritte può essere impugnato entro 60 giorni con ricorso ordinario dinanzi al tar o entro 120 giorni con ricorso straordinario da presentare al presidente della repubblica.

 



05/06/2024

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