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L’Università degli Studi di Messina aveva rigettato l’istanza di valutazione dei titoli “in quanto, sulla base del vigente regolamento del Corso stesso, possono essere valutati e convalidati crediti formativi acquisiti precedentemente, solo su istanza di studenti regolarmente immatricolati nel Corso o di studenti che chiedono di afferire al Corso per trasferimento da altra sede universitaria”.
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Lo studente aveva così deciso di proporre ricorso al Tar Sicilia. I giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento, chiarendo che secondo l’Adunanza Plenaria, “il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in ambito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo”.
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Tale principio – sempre secondo i giudici – vale anche per gli studenti italiani che, come il ricorrente, sono già in possesso di laurea conseguita presso altra università italiana e richiedono la valutazione del titolo ai fini dell’iscrizione ad un corso universitario affine a “numero chiuso”.
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11/12/2018