Il rifiuto dell’alcol test.
Può apparire illogico, ma rifiutare l’alcooltest a volte conviene. È quanto emerge dalla recente presa di posizione delle Sezioni Unite che, con le Sentt. n. 46624 e 46625 del 2015, hanno stabilito che all’automobilista che non accetta di sottoporsi alla rilevazione del tasso alcolemico non può applicarsi l’aggravante di aver causato un incidente in guida di ebbrezza, né quella per aver guidato un mezzo altrui (art. 186, co. 2, lett. b) e c), Codice della strada). Può apparire illogico, ma la ragione è semplice: colui che non effettua l’alcooltest non può essere considerato ubriaco. E le differenze sul piano sanzionatorio sono considerevoli: per il rifiuto dell’accertamento la sanzione è dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e dell’arresto da sei mesi ad un anno, oltre alla la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo; mentre, l’esito sanzionatorio conseguente all’applicazione dell’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 del Codice della strada è di molto più severo, per non parlare dell’ipotesi in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 grammi per litro, che comporta la revoca della patente.
Da questo momento, dunque, chi è consapevole di aver alzato il gomito e causa un incidente o si trova alla guida di un’auto non propria ha delle ragioni ulteriori per tenersi alla larga dall’etilometro, esponendosi così alle sole sanzioni previste per il «reato base», senza dover subire le aggravanti.
Mancato avvertimento della possibilità di farsi assistere da un avvocato.
Queste due importanti decisioni in materia di alcool test si aggiungono ad un’altra recente pronucia – la n. 5396/15 – sempre a Sezioni unite con cui la Suprema Corte puntualizza che il conducente sottoposto al test di rilevazione del tasso alcolemico nel sangue che non riceve l’avvertimento che può farsi assistere da un legale può ottenere l’annullamento dell’accertamento subito e che tale nullità può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado. La Cassazione rileva, infatti, che il test costituisce uno strumento di indagine e pertanto deve trovare applicazione l’art. 114 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale che prevede l’obbligo per la polizia giudiziaria di avvertire la persona sottoposta ad accertamenti della possibilità di farsi assistere da un avvocato di fiducia. Attenzione, però: per evitare che un eccessivo ritardo annulli l’efficacia dell’accertamento, resta comunque fermo che, fornito l’avvertimento previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p, se il difensore del conducente non arriva in tempi congrui gli agenti possono comunque procedere ad effettuare il test.
Articolo a cura dell’Avv. Andrea Merlo
10/12/2015
L’alcool test? Meglio rifiutarlo. E senza avvertimento di chiamare l’avvocato è nullo
Può apparire illogico, ma rifiutare l’alcooltest a volte conviene. È quanto emerge dalla recente presa di posizione delle Sezioni Unite che, con le Sentt. n. 46624 e 46625 del 2015, hanno stabilito che all’automobilista che non accetta di sottoporsi alla rilevazione del tasso alcolemico non può applicarsi l’aggravante di aver causato un incidente in guida di ebbrezza, né quella per aver guidato un mezzo altrui (art. 186, co. 2, lett. b) e c), Codice della strada). Può apparire illogico, ma la ragione è semplice: colui che non effettua l’alcooltest non può essere considerato ubriaco. E le differenze sul piano sanzionatorio sono considerevoli: per il rifiuto dell’accertamento la sanzione è dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e dell’arresto da sei mesi ad un anno, oltre alla la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo; mentre, l’esito sanzionatorio conseguente all’applicazione dell’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 del Codice della strada è di molto più severo, per non parlare dell’ipotesi in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 grammi per litro, che comporta la revoca della patente.
Da questo momento, dunque, chi è consapevole di aver alzato il gomito e causa un incidente o si trova alla guida di un’auto non propria ha delle ragioni ulteriori per tenersi alla larga dall’etilometro, esponendosi così alle sole sanzioni previste per il «reato base», senza dover subire le aggravanti.
Queste due importanti decisioni in materia di alcool test si aggiungono ad un’altra recente pronucia – la n. 5396/15 – sempre a Sezioni unite con cui la Suprema Corte puntualizza che il conducente sottoposto al test di rilevazione del tasso alcolemico nel sangue che non riceve l’avvertimento che può farsi assistere da un legale può ottenere l’annullamento dell’accertamento subito e che tale nullità può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado. La Cassazione rileva, infatti, che il test costituisce uno strumento di indagine e pertanto deve trovare applicazione l’art. 114 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale che prevede l’obbligo per la polizia giudiziaria di avvertire la persona sottoposta ad accertamenti della possibilità di farsi assistere da un avvocato di fiducia. Attenzione, però: per evitare che un eccessivo ritardo annulli l’efficacia dell’accertamento, resta comunque fermo che, fornito l’avvertimento previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p, se il difensore del conducente non arriva in tempi congrui gli agenti possono comunque procedere ad effettuare il test.
Articolo a cura dell’Avv. Andrea Merlo
10/12/2015
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