
Non aveva superato la prima prova dell’esame di abilitazione forense, svoltasi da remoto, avendo ottenuto un punteggio insufficiente. Non ritenendo corretto l’esito della prova, ha proposto ricorso e il Tar Catania ha accolto.
Dall’accesso agli atti è emerso che la ricorrente aveva ottenuto un voto numerico non di facile interpretazione. Proprio i giudici del Tar scrivono che il ricorso appare fondato e “sorretto da sufficienti elementi di fondatezza limitatamente alla censura relativa all’insufficienza del voto numerico attribuito alla ricorrente, laddove esso non è riconducibile ai criteri generali di valutazione”.
La commissione centrale stabilisce infatti le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame. Dal verbale della prova di abilitazione forense non risulta però l’evidenza della coerenza della valutazione ai criteri predeterminati.
“Nella fattispecie – spiegano ancora i giudici – la valutazione della commissione non è stata accompagnata da una griglia di valutazione che espliciti i voti per i singoli criteri predeterminati e che evidenzi così i profili più significativi della valutazione negativa”. Tale valutazione non consentirebbe l’individuazione delle “ritenute lacune del candidato (alla luce dei singoli criteri)” e ciò anche in relazione alla peculiarità della prova, “svoltasi oralmente ed in collegamento da remoto in virtù della disciplina speciale, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Pertanto, il Tar Catania ha accolto il ricorso e disposto il riesame della prima prova orale da parte della commissione in composizione diversa.
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19/04/2022