
Avevano partecipato al concorso per 976 allievi agenti di Polizia penitenziaria ma non avevano superato le prove di efficienza fisica. Non ritenendo corretta la loro inidoneità hanno proposto ricorso e i giudici del Tar hanno accolto e disposto il riesame delle prove.
I giudici hanno rilevato, in entrambi i casi, che le prove sono state sostenute in condizione di assoluta inadeguatezza, confermando da un lato “l’illegittimità del giudizio di inidoneità impugnato e le descritte criticità delle modalità di svolgimento della prova di efficienza fisica svolta dal ricorrente” e “l’espletamento della prova eseguita da un numero inadeguato di cronometristi e in assenza di dispositivi elettronici attestanti, con sufficiente grado di certezza, la precisione della misurazione”. Hanno così ritenuto opportuno accogliere i ricorsi e disporre il riesame o la ripetizione della prova per i ricorrenti.
Le prove di efficienza fisica (o psicofisica) servono a verificare il possesso di determinati requisiti psico-fisici da parte dei candidati. I concorrenti vengono sottoposti a test fisici e numerosi esami clinici (visite mediche generali, visite mediche specialistiche ed esami di laboratorio) che servono alla commissione esaminatrice per stabilire l’idoneità o l’inidoneità del concorrente a rivestire il ruolo per cui si sta candidando.
Non sempre, però, le valutazioni della commissione sugli accertamenti psicofisici sono compiuti in modo legittimo e, in determinati casi, è possibile proporre ricorso al Tar al fine di ottenere l’ammissione alle prove successive.
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09/11/2021