Come già anticipatovi con un precedente articolo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami n. 25 del 31-3-2017 un nuovo concorso indetto dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Concorso Consob, illegittime le due procedure selettive
1) concorso per titoli ed esami, a venti posti di coadiutore in prova nella carriera operativa del personale di ruolo [profilo economico], da destinare alle sedi di Roma (sette unità) e di Milano (tredici unità);
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nella carriera operativa del personale di ruolo [profilo giuridico], da destinare alle sedi di Roma (cinque unità) e di Milano (nove unità).
Le selezioni sono riservati solamente a tutti quei candidati che hanno conseguito un titolo di laurea con un punteggio minimo di 105/110. Una previsione che, oltre a mortificare il favor partecipationis, si pone in netto contrasto con quanto recentemente stabilito dalla legge delega n. 124/2015 che, all’art 17, elimina il voto minimo di laurea tra i requisiti individuabili per l’accesso alle selezioni indette dalla Pubblica Amministrazione.
Concorso Consob, illegittimo il voto di laurea minimo

Anche questa volta, quindi, si può promuovere un’azione giudiziale volta a consentire la possibilità di partecipare alle prove selettive anche se non si è presentata la domanda anche per i soggetti non rientranti nell’ambito del 105/110.
Per aderire al ricorso clicca qui
Per qualsiasi informazione invia una mail all’indirizzo info@ avvocatoleone.com o compila il nostro form “Raccontaci il tuo caso”.
05/05/2017