
“Saranno ammessi a sostenere le prove scritte – si legge nel bando (scarica il bando) – i candidati che abbiano riportato nelle prove preselettive un punteggio non inferiore a 114,5 su 118,8 e in ogni caso almeno un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione secondo il suddetto criterio. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito”.
Per superare le prove preselettive, infatti, bisogna raggiungere un punteggio di 114,5 su 118,8. Trasformando il punteggio in centesimi, in pratica superano tali prove chi ottiene un punteggio pari a 96,38/100.
Secondo il nostro studio legale, una selezione realmente meritocratica non dovrebbe avere l’obiettivo di sfoltire irragionevolmente la platea dei partecipanti sin dalle prove preselettive. Lo scopo al quale deve mirare l’amministrazione, infatti, è quello di selezionare i migliori attraverso un percorso che ne saggi le competenze attraverso più prove d’esame. Se così non fosse non si comprende perché il bando prevede un ulteriore fase di “scritti” e l’esame orale.
Per superare le prove scritte – come si evince dal bando – invece basta raggiungere complessivamente i 70/100. Un punteggio decisamente più basso rispetto a quello delle prove preselettive (114,5/118,8=96,38/100)
Risulta irrazionale, quindi, una soglia di idoneità per il superamento della prova preselettiva maggiore di quella richiesta per la selezione vera e propria. Riteniamo, pertanto, che possano proporre ricorso al Tar tutti i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o uguale a quello previsto per l’ammissione alla fase orale.
In particolare, chiunque abbia raggiunto il punteggio di 83,16/118 nelle prove preselettive può aderire all’azione legale e richiedere l’ammissione alla prova scritta.
Concorso per 50 prefetti, giurisprudenza amministrativa
La tesi giuridica sostenuta dal nostro studio che afferma che il punteggio richiesto per il superamento delle prove preselettive non può essere superiore alle prove vere e proprie del concorso ha trovato accoglimento in diversi procedimenti nella giurisprudenza. Non ultima nel caso del concorso per 800 Assistenti giudiziari. Il Consiglio di Stato ha in quel caso disposto l’ammissione con riserva alla fase scritta di alcuni ricorrenti che hanno proposto appello. Il giudice ha così disposto: “va pertanto accolto, nei limiti dell’ammissione con riserva degli appellanti alle ulteriori fasi del concorso in questione anche attraverso, se necessario, una sessione di recupero”.
La decisione del CdS conferma la bontà del nostro ragionamento in relazione all’illegittima soglia di sbarramento stabilita dal Ministero della Giustizia.
Per aderire all’azione legale c’è tempo sino al 27 marzo 2018. Clicca qui per maggiori informazioni e per aderire al ricorso
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11/04/2022