
Il ricorrente infatti aveva presentato un certificato con prognosi di 30 giorni, chiedendo il differimento delle prove fisiche. La commissione aveva concesso una proroga, ma alla data stabilita il ricorrente, attese le prescrizioni sanitarie riportate nel certificato medico sopra indicato, non veniva ammesso al prosieguo delle prove di efficienza fisica e, quindi, dichiarato inidoneo ed escluso dal concorso.
Con istanza cautelare, è stato ammesso, con riserva, alla successiva prova scritta. Il ricorrente è stato poi ammesso a sostenere anche la prova ginnica non effettuata che ha superato, rientrando a pieno titolo nella graduatoria finale.
Le motivazioni della sentenza.
Il ricorrente era stato dichiarato non idoneo alla ulteriori prove ginniche e quindi escluso dal concorso, perché, in relazione al suo documentato stato patologico, lo stesso non era stato ammesso a sostenere le prove ginniche nella data successivamente individuata a mente dell’art. 11, comma 7 del bando di concorso.
L’amministrazione, in quell’occasione, aveva applicato letteralmente la norma che impediva il differimento delle prove oltre il termine ultimo previsto per ciascuna valutazione.
In realtà, tale letterale applicazione della indicata lex specialis, contrasta con i principi di buona amministrazione e leale cooperazione tra le parti, nonché con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, atteso che le prove di concorso, che non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, possono e devono, in caso di gravi e giustificati motivi, essere rimandate sino alla risoluzione del problema stesso, senza che tale rinvio comporti alcun pregiudizio alla par condicio degli altri concorrenti, né favorisca in alcun modo il candidato.
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11/04/2022