
Possono richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile tutti quei soggetti che non svolgono attività lavorativa e con età anagrafica tra i 18 ed i 65 anni. L’invalidità civile può essere infatti riconosciuta a chi ha subito infermità, minorazioni, alterazioni psico-fisiche, cecità e sordità.
La legge prevede che la riduzione della capacità lavorativa debba essere non inferiore a 1/3. Se l’invalidità si attesta tra il 34% ed il 73% si ha diritto a prestazioni assistenziali. Se invece è pari al 74% o superiore, il richiedente ha diritto a una prestazione economica da parte dell’Inps, ovvero un assegno di invalidità civile che può essere revocato in caso di revisione.
Qualora l’invalidità raggiunge il 100%, si ha diritto all’assegno di Inabilità. Inoltre, se si è non deambulanti/non autosufficienti si può avere diritto all’assegno di accompagnamento previsto dalla legge n. 18/1990.
Il riconoscimento dell’handicap è regolamentato dalla celebre legge 104/1992. Chi ne fa richiesta deve aver subito infermità, minorazioni ed alterazioni psico-fisiche tali da rendere necessario l’intervento assistenziale. Il riconoscimento dell’art. 3 c.1 della L. 104/1992 permette al soggetto di ricevere prestazioni assistenziali e altri benefici previsti dalla legge. La disposizione regola le minorazioni di tipo base.
L’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 regola le minorazioni che rendono necessario l’intervento assistenziale permanente, avendo diritto a prestazioni economiche.
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13/05/2022