Sono ormai numerosi gli atti che l’agente della riscossione invia, quotidianamente, ai contribuenti per il tramite della posta elettronica certificata.
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Ricordiamo, infatti, che a partire dal 1° giugno 2016, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di notificare qualsiasi atto della riscossione, destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, esclusivamente mediante posta elettronica certificata – PEC.
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In riferimento al quadro appena delineato, risulta quanto mai doveroso sottolineare come, in concomitanza con il sorgere di una simile tipologia alternativa di notifica, non sono mancati di venire alla luce nuovi ed inevitabili profili di illegittimità connessi all’utilizzo della stessa.
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A voler essere concisi, si evidenzia come, l’agente della riscossione, pur essendo legittimato a notificare i provvedimenti esattoriali con lo strumento della posta elettronica certificata, non sempre nel fare ciò si attiene al preciso e rigoroso dettato normativo impostogli dal Legislatore.
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Ecco perché, mano mano, diventano sempre più frequenti le pronunce di Commissioni tributarie che dichiarano illegittime quelle cartelle di pagamento (così come gli altri atti della riscossione), notificate per il tramite della pec, prive degli elementi necessari a verificare la loro legittimità e, ancor di più, la loro conformità all’originale in possesso dell’ente.
Molte pronunce si soffermano sulle modalità di sottoscrizione digitale delle cartelle di pagamento. Va al riguardo ricordato che, come confermato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la cartella di pagamento deve recare la firma digitale, sia essa apposta in formato PADES o in formato CADES. La mancanza di quest’ultima configurerebbe un vizio insanabile dell’atto dal quale deriverebbe la sua nullità.
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L’agente della riscossione, quindi, difronte alle contestazioni relative alla notifica delle cartelle di pagamento a mezzo pec, ha l’onere di dimostrare di aver proceduto alla regolare notifica di esse in forma di documento informatico (e non di mera copia informatica di documento cartaceo), di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via pec, nonchè la regolare trasmissione telematica dell’atto.
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Chiunque avesse ricevuto una cartella di pagamento notificata a mezzo pec può contattare il nostro Studio legale inviando una mail all’indirizzo [email protected]
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19/11/2018