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Addio al preavviso per il licenziamento, tempi duri per i furbetti del cartellino

Addio al preavviso per il licenziamentoAddio al preavviso per il licenziamento, tempi duri per i furbetti del cartellino

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 116 del 20 giugno 2016, recante modifiche all’articolo 55 quater del D.lgs. n. 165/2001, in materia di licenziamento disciplinare nelle Pubbliche Amministrazioni. A seguito dei noti scandali sulle false attestazioni della presenza sui luoghi di lavoro da parte dei pubblici dipendenti, il Governo ha deciso di intervenire, prevedendo un procedimento disciplinare ad hoc per colpire i furbetti del cartellino. Ma andiamo per gradi.

Addio al preavviso per il licenziamento: cosa cambia?

Di fatto la fattispecie sanzionatoria esiste già nel nostro ordinamento (è abbastanza noto che attualmente è possibile licenziare dipendenti pubblici per motivi disciplinari applicando la c.d. “Riforma Brunetta”): la novità consiste nella introduzione di un procedimento disciplinare speciale ed accelerato che si attiva nel momento in cui il fatto (la condotta fraudolenta volta ad ingannare la Pubblica Amministrazione sull’orario di lavoro e sulla presenza in servizio) venga accertato in flagranza o per il tramite di sistemi automatici di sorveglianza o rilevazione delle presenze.

Attenzione: tali ultime circostanze, inerenti all’accertamento del fatto, costituiscono requisito necessario affinché scatti la procedura speciale in esame.

 Addio al preavviso per il licenziamento: la procedura.

Responsabile dell’attivazione del procedimento è colui il quale viene a conoscenza del fatto (responsabile risorse umane o dell’ufficio per i procedimenti disciplinari) il quale dovrà, contestualmente, adottare il provvedimento sospensione del dipendente e di  contestazione degli addebiti. In estrema sintesi: in massimo 48 ore il dipendente colpevole è a casa con la sospensione della erogazione dello stipendio.

Sorte amara anche per il dirigente che non proceda alla contestazione dell’addebito: quest’ultimo, infatti, verrà licenziato qualora non si attivi nei confronti dell’UPD, non contesti gli addebiti o non sospenda il dipendente senza giustificato motivo.

Sempre nelle 48 ore successive, il dipendente dovrà essere convocato a sua difesa a presentarsi davanti all’UPD non prima di 15 giorni, rinviabili una sola volta al massimo di altri 5.

All’esito di questa procedura “accelerata” (che deve concludersi in 30 giorni) ed intimato il licenziamento, i fatti dovranno, comunque, passare al vaglio sia dell’Autorità giudiziaria (per la valutazione delle fattispecie penalmente rilevanti) sia della Corte dei Conti (per la valutazione del danno all’immagine sulla scorta, anche, dell’impatto mediatico dell’episodio).

E il danno?

Se accertato non potrà, comunque, essere quantificato in meno di sei mensilità, ovvero circa €. 10.000,00.

Cosa aspettarsi dall’applicazione delle nuove disposizioni (che, peraltro, si applicheranno agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data del 13 luglio 2016)?

Occorrerà verificare se – al di là dell’“effetto proclama” –  tale nuova procedura riuscirà a costituire quella funzione esemplare di deterrenza che, dalla precedente riforma del 2009 ad oggi, la previsione di una molteplicità di fattispecie sanzionate con il licenziamento disciplinare non è riuscita a realizzare.

Articolo a cura dell’Avv. Fabiola Fregola

04/07/2016

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