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Procedimento disciplinare nel pubblico impiego: come tutelarsi

procedimento disciplinare infermieri

Il dipendente pubblico è tenuto a rispettare gli obblighi normativi del CCNL e se non lo fa la sua condotta può essere soggetta a procedimento disciplinare. Ecco come tutelarsi

L’art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001 prevede che:

  • in caso di infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e’ di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente;
  • in caso di infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura, ove presta servizio il dipendente, deve segnalare – immediatamente, o comunque entro dieci giorni – all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.

Le fasi del procedimento disciplinare

1) FASE DELLA CONTESTAZIONE

Il procedimento disciplinare si apre con la formale contestazione dell’addebito.  L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.

 

2) FASE DIFENSIVA

Il dipendente può esercitare il diritto a difendersi dalla contestazione dell’addebito. In questa importante e delicata fase, il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente puo’ richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Inoltre, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.

 

3) FASE DECISORIA

l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve, infine, concludere il procedimento, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito, mediante l’adozione o di un atto di archiviazione o di un atto di irrogazione della sanzione.

 

Sanzioni disciplinari

Sulla base della gravità dell’infrazione commessa, il dipendente può andare incontro a:

  • Rimprovero verbale
  • Rimprovero scritto/censura
  • Multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione
  • Sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
  • Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi
  • Licenziamento con preavviso
  • Licenziamento senza preavviso

Spesso accade che i termini entro cui contestare gli addebiti o concludere il procedimento non vengano rispettati con il rischio che il dipendente resti assoggettato al procedimento disciplinare per un tempo indefinito.

Il tribunale di Marsala sez. Lav. ha accolto la domanda di un infermiere, volta ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare irrogatagli dall’Asp convenuta per tardività della contestazione dell’addebito.

 

Il caso

Un infermiere ha citato in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale per chiedere l’annullamento della sanzione disciplinare che prevedeva la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni cinque, poiché riteneva che l’azienda avesse contestato tardivamente le violazioni.

In particolare, il ricorrente aveva riferito che – a seguito di un alterco per il  mancato riconoscimento di alcune ore di straordinario – il direttore del presidio aveva trasmesso una proposta di procedimento disciplinare nei suoi confronti, accusandolo di avere inveito pesantemente contro la sua persona offendendolo.

Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione dettati in relazione sia al termine per la conclusione del procedimento sia con riguardo alla tempestività della contestazione: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55-bis , comma 4) assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione”. 

Inoltre, i termini di cui all’art. 55 bis, comma 9 ter, del D.lgs., per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento sono da considerarsi perentori, sicché in caso di violazione ne consegue la decadenza dall’azione disciplinare e la illegittimità degli atti e della sanzione disciplinare irrogata.

Nel caso di specie, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari era in possesso della “notizia di infrazione” già dal momento della ricezione della segnalazione e la contestazione dell’addebito risultava tardiva in quanto la decorrenza del termine di 30 giorni andava individuato alla data della ricezione della notizia di infrazione, e non anche alla data successiva dell’esito del preventivo accertamento istruttorio effettuato dall’amministrazione convenuta.

La sanzione irrogata è stata, dunque, ritenuta illegittima con conseguente obbligo dell’Asp di restituire la retribuzione oggetto di sospensione.



22/05/2024

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