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Il bonus carta docente spetta anche ai precari!

bonus carta docente

La Suprema Corte ha ribadito, per l'ennesima volta, che il beneficio economico noto come "bonus carta docente" deve essere riconosciuto anche al personale educativo e al docente precario.

Il Bonus Carta Docente spetta a tutto il personale educativo!

La Corte, tornando sul tema bonus carta docente, ha ribadito il suo orientamento favorevole. 
Ha infatti affermato che tutti i docenti precari hanno diritto al bonus carta docente di 500 euro, per ogni anno scolastico di docenza maturato negli ultimi 5 anni, dall’altra, e ha riconosciuto il beneficio economico anche al personale educativo.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha stabilito che, il personale educativo del Comparto Scuola 2016-2018 ricade nell’alveo dell’area professionale del personale docente.

Su questa linea, bisogna anche considerare che il personale educativo è equiparato al personale docente sul piano funzionale. La legge infatti prevede che: “la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.

Di conseguenza, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella didattica, partecipa ai contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi.

La funzione educativa partecipa dunque al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, e dunque all’istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l’istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.

Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.

Pertanto, tenuto conto dei motivi alla base del bonus carta docente, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l’introduzione di un sostegno in relazione all’esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.



15/05/2024

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