
L’università degli Studi di Milano – Bicocca aveva annullato gli esami di uno studente iscritto al IV anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia, poiché previsti per i successivi anni di corso. Non ritenendo corretto l’annullamento, si è rivolto al nostro Studio per ottenere la dovuta tutela. I giudici amministrativi hanno accolto la nostra istanza e annullato il provvedimento dell’ateneo.
Secondo l’Università, il ricorrente, essendo iscritto al quarto anno di corso, poteva frequentare e sostenere esclusivamente esami relativi al suo anno di corso. Ma il provvedimento di annullamento non contesta il mancato rispetto di propedeuticità riferibili agli esami sostenuti nel 2021 e afferenti al V e al VI anno di corso, sicché non sussistono ragioni idonee a supportare l’annullamento disposto.
“L’esistenza di “sbarramenti”, previsti proprio dall’art. 6.12 per il passaggio da un anno di corso all’altro, – scrivono i giudici – è funzionale ad individuare i presupposti in presenza dei quali si viene iscritti come ripetenti, ma una volta usciti da tale situazione, come nel caso di specie, non è ragionevole invocare gli sbarramenti medesimi per annullare esami sostenuti da chi non è più ripetente”.
Per tale ragione, i giudici del Tar Lombardia hanno accolto il ricorso e disposto l’annullamento del provvedimento d’ateneo.
In caso di illegittimo annullamento di materie sostenute è possibile contestare il provvedimento e ottenere la riconvalida degli esami. Per informazioni, invia una mail a [email protected]
23/03/2023