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Scrivono i giudici: “L’INPS nel caso di specie è partito dall’aliquota prevista al raggiungimento del quindicesimo anno, ovvero il 35% ex art..44, l’ha divisa per quindici anni ottenendo così una percentuale da applicare per ciascun anno di servizio e la dodicesima parte di detta aliquota, per i mesi. In altri termini applicherebbe l’aliquota del 2,33 % annua, che matura fino al 35 % per i 15 anni.
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Nel vuoto normativo la giurisprudenza ritiene il criterio di calcolo corretto, ma tale procedimento deve muovere dalla percentuale del 44% prevista dall’art. 54, anziché da quella del 35 % utilizzata dall’INPS “Se per il personale civile in effetti l’aliquota di rendimento da applicare è del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’ art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15). Quindi il ricorso deve essere accolto nella parte in cui si deve applicare l’aliquota del 44% ex art. 54 D.P.R. benché nei termini sopra spiegati, ovvero prendendo l’aliquota del 44% come base di calcolo del trattamento e dividendola per i 15 anni, quindi con applicazione dellapercentuale del 2,93% per ciascun anno utile ante 31.12.1995“.
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22/04/2022