
La Corte dei Conti della Lombardia ha accolto il ricorso e disposto il ricalcolo della pensione!
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Scrivono i giudici: “la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni. In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio. In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo. Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa. (…) Il ricorso, siccome fondato, va pertanto accolto”.
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In definitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (Corte conti Sez. I n. 422/2018).
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Pertanto la Corte dei Conti per la Regione Lombardia, accoglie il ricorso, disponendo il ricalcolo della pensione.
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22/04/2022