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Al rigetto della sua istanza, si è rivolto al nostro Studio legale per ottenere la dovuta tutela e il ricalcolo della propria pensione, con l’applicazione della corretta aliquota. La Corte dei Conti accoglie le nostre tesi e dispone il ricalcolo della pensione!
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Il riconoscimento della aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione (aliquota pensionistica di cessazione) è infatti attribuito esclusivamente al personale militare, che all’atto della cessazione, può vantare una anzianità totale contributiva tra i 15 e i 20 anni, da liquidare con sistema di calcolo esclusivamente retributivo, mentre per le anzianità maturate prima del dicembre 1995, viene individuata un’aliquota di transito e non anche di cessazione.
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L’art. 54 va infatti interpretato nel senso che l’aliquota del 44% va applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; che per il secondo comma spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, per cui la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.
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In definitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (Corte conti Sez. I n. 422/2018).
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Pertanto la Corte dei Conti per la Regione Lazio, accoglie il nostro ricorso, disponendo il ricalcolo della pensione.
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22/04/2022