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Ex Carbiniere, Inps condannato al ricalcolo pensione

536 Allievi MarescialliEra andato in pensione nel 2018 come Brigadiere dei Carabinieri, l’Inps gli aveva riconosciuto la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema misto, calcolando l’importo della pensione applicando le aliquote di cui all’art. 44 Dpr 1092/1973 previste per il personale civile, pari al 35% della base pensionabile, anziché l’aliquota stabilita per il personale militare dall’art. 54 Dpr 1092/1973 del 44%, già al compimento del quindicesimo anno di servizio e fino al ventesimo.

Non ritenendo corretto il calcolo effettuato dall’ente di previdenza, l’ex carabiniere ha proposto ricorso per ottenere il ricalcolo della pensione in applicazione dell’art. 54.

L’Inps ha risposto che dissentiva dalle argomentazioni di quella giurisprudenza che ritiene applicabile l’aliquota di rendimento del 44% anche per i militari che hanno maturato un periodo di servizio superiore a 20 anni. Ha affermato, infatti, la giurisprudenza, anche con riferimento alla posizione dell’Inps: ”…l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che ‘la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2).

La lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’Inps), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo.

Per tale ragione, la Corte dei Conti ha accolto il ricorso, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al ricalcolo della propria pensione, condannando l’Inps al pagamento della cifra corretta a partire dalla data di decorrenza della pensione, compresi gli interessi maturati.

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11/04/2019

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